La nuova normativa sismica della regione Lombardia dopo una serie di slittamenti è finalmente in vigore già dal 10 di aprile. Le nuove disposizioni regionali in materia di sismica “LR33/15 e DGR 5001/16” se da una parte riclassificano la zonizzazione sismica del territorio lombardo, dall’altra stravolgono la fase istruttoria di un progetto.

Le principali novità sono:

  • Trasferimento ai comuni delle competenze in materia di costruzioni in zone sismiche;
  • Obbligo di autorizzazione preventiva per l’avvio dei lavori in zona sismica 2 (elevata sismicità);
  • Obbligo telematico del deposito per i comuni in zona 3 e 4 (bassa sismicità), possibilità cartacea solo per il primo anno;
  • Attività di controlli rigorosi sugli interventi relativi a edifici pubblici ed edifici destinati a servizi pubblici essenziali;
  • Attività di controllo su tutti gli altri edifici.

Il cambiamento nella progettazione effettivamente è poca cosa nei confronti delle modifiche procedurali. La progettazione diventa più restrittiva in termini sismici soltanto per i comuni che hanno cambiato classificazione, in particolare interessano il comune di Brescia che passa da zona 3 a zona 2.

Per capire cosa cambia occorre fare un passo indietro e ritornare al terremoto avvenuto in Abruzzo, a seguito del quale nel territorio nazionale si è imposta la progettazione agli stati limite, un tipo di progettazione sviluppata sugli studi sismici che esisteva già da tanti anni, ma che, per come succede spesso in Italia, il legislatore l’ha imposta a seguito del tragico evento avvenuto a L’Aquila.

La nuova tipologia di progettazione si basa sulla classificazione sismica del PCM3274 del 20/3/2003 e successive modifiche, che divide il territorio nazionale in una rete a maglie quadrate con lato di circa 10km e ad ogni quadrato assegna un diverso grado di terremoto, in termini tecnici ad ogni quadrato corrispondono i valori di: accelerazione orizzontale massima al suolo (ag); valore massimo di amplificazione dello spettro di accelerazione orizzontale (F0); periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro (Tc). Quindi si intuisce che le azioni sismiche da tenere in considerazione nella progettazione dipendono dalle coordinate geografiche e non dalla zona sismica comunale. In un territorio comunale ricadranno più punti del reticolo sismico (PCM3274) e con valori dell’accelerazione al suolo (ag) minori di 0,05 si individua una zona 4, se ag è compresa tra 0,05 e 0,15 una zona 3, ag compresa tra 0,15 e 0,25 zona 2 e valori maggiori di 0,25 zona 1.

Se il comune di Brescia è passato da zona 3 a zona 2 vuol dire che ha valori di accelerazione al suolo vicini a 0,15 e il legislatore, probabilmente a seguito del terremoto avvenuto nel mantovano, ben avvertito a Brescia, ha pensato di essere più cauto ed assegnare la categoria più restrittiva.

Cosa comporta adesso progettare nel comune di Brescia?

I parametri sismici a seconda delle coordinate geografiche del sito rimarranno gli stessi, ma appartenendo il comune alla zona due invece che 3, ci sarà qualche restrizione in più e qualche combinazione di carico diversa, ad esempio per alcuni elementi strutturali occorrerà tener conto dell’azione del sisma verticale.

Migliorerà la qualità progettuale?

Di sicuro i tecnici trovandosi difronte ad una check list di elaborati progettuali più numerosa, una procedura più rigorosa ed uno step valutativo da parte degli uffici tecnici, dovranno confrontarsi e aggiornarsi e ne deriverà una maggiore competenza ad affrontare il tema sismico.

Di sicuro quello che noterà il committente, non essendo esperto di sismica, sarà soltanto un prolungamento dei tempi burocratici, infatti nel comune di Brescia occorrerà il parere preventivo per il quale l’ufficio tecnico avrà a disposizione 60 giorni di tempo per esprimersi.

Ing. Antonio Mancuso